L'articolo 11 dell'Accordo e' modificato come segue:

  • A)Il paragrafo 1 dell'articolo 11 e' modificato sostituendo il rinvio dell'articolo 9, paragrafo 2 ovunque menzionato con il rinvio all'"articolo 8, paragrafo 4";
  • B)Il paragrafo 2 dell'articolo 11 e' soppresso ed e' sostituito dal seguente paragrafo: "2. Ai fini del ricalcolo di prestazioni statunitensi concesse in base alle disposizioni del paragrafo 4 dell'articolo 8, le disposizioni di cui al paragrafo 1 saranno parimenti considerate adempiute se l'Istituto degli Stati Uniti ricalcolera' l'importo base della prestazione in pro-rata ai sensi dei paragrafi 3 (a) e (b) dell'articolo 10 per prendere in considerazione ulteriori periodi di assicurazione compiuti in virtu' della legislazione degli Stati Uniti.";
  • C)Il paragrafo 3 dell'articolo 11 e' soppresso.

Testo vigente dal 7 novembre 1985

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;609~accordo-art5 · fonte del testo