Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'emendamento all'articolo XXI della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione, adottata a Washington il 3 marzo 1973, approvato dalla sessione straordinaria delle Parti contraenti tenutasi a Gaborone (Botswana) il 30 aprile 1983.

Testo vigente dal 7 novembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;608~art1 · fonte del testo