[1]REDDITI
[2]Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente che non sono espressamente trattati negli articoli precedenti del presente Accordo, sono imponibili in entrambi gli Stati contraenti.
Testo vigente dal 7 novembre 1985
[1]REDDITI
[2]Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente che non sono espressamente trattati negli articoli precedenti del presente Accordo, sono imponibili in entrambi gli Stati contraenti.
Testo vigente dal 7 novembre 1985
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1985-10-14;607~accordo-art21 · fonte del testo
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