Se il reato a motivo del quale viene richiesta la estradizione puo' essere punito, secondo la legislazione della Parte richiedente, con la pena di morte, l'estradizione sara' concessa soltanto se la Parte richiedente dia sufficienti garanzie alla Parte richiesta che la pena di morte non sara' eseguita.

Testo vigente dal 27 agosto 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-06-09;605~art30 · fonte del testo