[1]Principi

[2]1. I dati personali e le informazioni necessarie all'esecuzione del presente Accordo, comunicati dalle Parti Contraenti, devono essere trattati e protetti in conformita' alle legislazioni nazionali sulla protezione dei dati personali e delle informazioni. 2. I dati personali e le informazioni comunicate, possono essere ritrasmesse a terzi, unicamente dalle autorita' competenti per l'esecuzione del presente Accordo, previa autorizzazione scritta della Parte Contraente che li aveva comunicati.

Testo vigente dal 2 maggio 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2011-04-07;60~accordo-art18 · fonte del testo