[1]Decorrenza

[2]1. La presente Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne previste a tale scopo. 2. La presente Convenzione potra' essere riveduta per reciproco consenso; gli emendamenti cosi' concordati entreranno in vigore secondo le procedure all'uopo necessarie. In fede di che, i sottoscritti rappresentanti debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Torino, il 28 marzo 2006, in due originali in lingua italiana.

[3]p. Il Governo della Repubblica italiana Lunardi p. Il Consiglio Federale Svizzero Leuenberger

Testo vigente dal 31 gennaio 2008

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urn:nir:stato:legge:2008-01-07;6~convenzione-art14 · fonte del testo