[1]Controllo degli obblighi

[2]1. Il controllo degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione e' di competenza del «Comitato Direttivo» di cui all'articolo 9 della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera del 2 novembre 1999 (Convenzione tra il Ministero dei trasporti e della navigazione della Repubblica italiana e il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni concernente la garanzia della capacita' delle principali linee che collegano la nuova ferrovia transalpina svizzera [NFTA] alla rete italiana ad alta capacita' [RAC]). 2. Il Comitato Direttivo, che si avvarra' di apposito gruppo di lavoro misto:

  • a)assicura che gli obblighi inseriti nella presente Convenzione siano rigorosamente eseguiti;
  • b)risolve le problematiche sorte nell'interpretazione e nella gestione della presente Convenzione;
  • c)provvede al monitoraggio del traffico e dello sviluppo della ferrovia del Sempione e formula ai Governi proposte utili allo scopo. 3. In caso di controversia fra le rappresentanze italiana e svizzera in seno al Comitato Direttivo si fara' ricorso alla decisione dei due Governi.

Testo vigente dal 31 gennaio 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2008-01-07;6~convenzione-art10 · fonte del testo