- Partecipazione tecnica ed artistica 1. Il contributo di ciascun coproduttore deve obbligatoriamente comportare una partecipazione tecnica ed artistica effettiva. In linea di massima, e nel rispetto degli obblighi internazionali cui le Parti sono soggette, il contributo dei coproduttori in materia di personale creativo, di tecnici, di artisti, di interpreti e di industrie tecniche dovra' essere proporzionale al loro investimento. 2. Con riserva degli obblighi internazionali cui le Parti sono soggette, e delle esigenze della sceneggiatura, il personale dell'equipe per le riprese cinematografiche deve essere costituito da cittadini degli Stati soci nella coproduzione e la post-produzione deve in linea di massima essere realizzata in questi Stati.

Testo vigente dal 23 novembre 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1996-11-05;596~convenzione-art8 · fonte del testo