delle controversie sugli investimenti

  • 1)Tutti i tipi di controversie o divergenze, incluse le controversie sull'importo del risarcimento per l'esproprio, la requisizione, la nazionalizzazione o misure simili, tra una Parte Contraente e l'investitore dell'altra Parte Contraente, relativi ad investimenti di detto investitore nel territorio e nelle zone marittime della prima Parte Contraente, dovranno essere, possibilmente, risolte amichevolmente.
  • 2)Se tali controversie o divergenze non possono essere risolte secondo le norme del paragrafo 1 di questo articolo entro 6 mesi dalla data di una richiesta scritta di risoluzione, l'investitore interessato puo' sottoporre la controversia:
  • a)al tribunale competente della Parte Contraente avente giurisdizione territoriale per la sentenza; o
  • b)al tribunale arbitrale secondo le disposizioni previste nel protocollo.
  • 3)Nessuna Parte Contraente dovra' perseguire attraverso i canali diplomatici le questioni sottoposte ad arbitrato, fino a che le procedure non siano state completate e la Parte Contraente non sia riuscita ad attenersi od a conformarsi al lodo emesso dal Tribunale Arbitrale.

Testo vigente dal 23 novembre 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1996-11-05;594~accordo-art9 · fonte del testo