ARTICOLO VII SURROGA Nel caso in cui una Parte Contraente od una sua istituzione abbia concesso una garanzia assicurativa contro i rischi non commerciali per investimenti effettuati da un suo investitore nel territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato pagamenti in base alla garanzia concessa, essa verra' riconosciuta surrogata di diritto nella stessa posizione creditizia dell'investitore assicurato. Per i pagamenti da effettuare alla Parte Contraente od alla sua Istituzione in virtu' di tale surroga verranno rispettivamente applicati gli articoli IV e V del presente Accordo.

Testo vigente dal 23 novembre 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-11-05;593~accordo-artvii · fonte del testo