- Risarcimento per danni o perdite 1. Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite o danni negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre, stati di emergenza, guerra civili o altri avvenimenti analoghi, la Parte Contraente nella quale e' stato effettuato l'investimento colpito dovra' accordare a detti investitori un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai suoi cittadini ed agli investitori di Paesi terzi. I relativi indennizzi saranno pagati senza indebito ritardo e saranno liberamente trasferibili.

Testo vigente dal 23 novembre 1996

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1996-11-05;592~accordo-art4 · fonte del testo