Il Tribunale in ciascuna controversia entro l'ambito del presente Allegato, applica le disposizioni del presente Accordo, i regolamenti e le norme della Banca, e le norme applicabili di diritto internazionale.

Testo vigente dal 12 marzo 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-02-18;59~allegato-a-art8 · fonte del testo