[1]Ciascuna delle Parti notifica all'altra il compimento delle procedure costituzionali richieste per l'entrata in vigore della presente Convenzione. Questa entrera' in vigore alla data dell'ultima notifica. La "Convenzione italo-francese del 18 gennaio 1908 per la determinazione delle zone di pesca rispettivamente riservate ai pescatori italiani e ai pescatori francesi nelle acque comprese tra la Sardegna e la Corsica" sara' abrogata in tale data. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Parigi il 28 novembre 1986 in duplice esemplare, nelle lingue italiana e francese, i due testi facendo ugualmente fede.

[2]Per il Governo della Repubblica Per il Governo della Repubblica Italiana Francese Giulio ANDREOTTI JEAN BERNARD RAIMOND

[3]Visto, Il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI

[4]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 27 febbraio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-11;59~convenzione-art4 · fonte del testo