E' convertito in legge il decreto-legge 28 aprile 1960, n. 342, concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino, con le seguenti modificazioni: all'articolo 1, primo comma, le parole: "al 30 giugno" sono sostituite dalle parole: "al 15 luglio"; all'articolo 2, primo comma, le parole: "al 30 giugno" sono sostituite dalle parole: "al 15 luglio"; all'articolo 3, le parole: "al 1 giugno" sono sostituite dalle parole: "al 15 giugno"; all'articolo 4, le parole: "dal 1 luglio" sono sostituite dalle parole: "dal 16 luglio"; all'articolo 5, le parole: "dal 1 luglio" sono sostituite dalle parole: "dal 16 luglio"; all'articolo 6, le parole: "dal 1 luglio" sono sostituite dalle parole: "dal 16 luglio". Dopo l'articolo 6 sono aggiunti i seguenti articoli: "Art. 6-bis. - Qualora particolari esigenze lo richiedano il Ministro per l'agricoltura e le foreste - con proprio decreto - puo' disporre che gli acquisti di cui ai precedenti articoli 3 e 6 siano effettuati per il tramite di enti e di associazioni agricole all'uopo indicati". "Art. 6-ter. - Qualora il produttore viticoltore provi nei modi di legge - anche contro le risultanze scritte che il prezzo ricevuto per la vendita del vino destinato alla distillazione secondo il presente decreto e' stato inferiore a quello stabilito dal decreto stesso, e che cio' nonostante il distillatore abbia ottenuto gli abbuoni di cui agli articoli precedenti, ha diritto ad ottenere il pagamento della differenza, e cio' senza pregiudizio delle sanzioni fiscali in quanto applicabili".

Testo vigente dal 27 giugno 1960

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-06-24;584~artunico · fonte del testo