[1]delle scorte di stagno a carattere non commerciale

[2]1. Un Membro che desidera sbloccare lo stagno che detiene nelle sue scorte a carattere non commerciale, dopo opportuno preavviso, consulta il Consiglio circa le modalita' di sblocco. 2. Quando un Membro rende noto un piano di sblocco delle sue scorte di stagno a carattere non commerciale, il Consiglio avvia quanto prima consultazioni ufficiali al riguardo con il Membro interessato onde garantire la corretta applicazione del paragrafo 4 del presente articolo. 3. Il Consiglio passa periodicamente in rassegna lo stato di avanzamento delle operazioni di sblocco e puo' inviare raccomandazioni al Membro interessato. Quest'ultimo tiene debitamente conto di tali raccomandazioni. 4. Lo sblocco delle scorte a carattere non commerciale viene effettuato tenendo debitamente conto della necessita' di tutelare i produttori, le imprese di trasformazione ed i consumatori di stagno contro la disorganizzazione inevitabile dei loro mercati consueti e le conseguenze negative di tali sblocchi sugli investimenti nella ricerca e nello sviluppo di nuove fonti di approvvigionamento, ai fini del buon funzionamento e dell'espansione della industria estrattiva dello stagno nel territorio o nei territori dei Membri produttori. Gli sblocchi debbano avvenire per quantitativi e in periodi tali da non perturbare indebitamente la produzione e l'occupazione nell'industria dello stagno nei territori dei Membri produttori e in modo da evitare gravi difficolta' nell'economia dei Membri produttori.

Testo vigente dal 19 settembre 1984

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1984-08-04;583~art46 · fonte del testo