[1]contratti per la scorta stabilizzatrice

[2]1. Il Consiglio puo' contrarre prestiti per le esigenze della scorta stabilizzatrice, garantendoli con pegni sulla scorta stessa, a concorrenza della somma o delle somme che ritiene necessarie. Il Consiglio approva le modalita' e le condizioni di tali prestiti. 2. Alla maggioranza di due terzi ripartita, il Consiglio puo' prendere i provvedimenti che ritiene necessari per completare le sue risorse. 3. Tutte le spese inerenti a tali prestiti e provvedimenti vengono imputate al conto della scorta stabilizzatrice.

Testo vigente dal 19 settembre 1984

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1984-08-04;583~art24 · fonte del testo