Ciascuna delle Alte Parti Contraenti assicura, conformemente al proprio ordinamento ed agli accordi internazionali applicabili, la tutela dei diritti dei cittadini dell'altra Parte regolarmente ammessi nel proprio territorio per scopi di lavoro, inclusi i diritti in materia previdenziale.

Testo vigente dal 19 ottobre 1994

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-10-04;580~trattato-art12 · fonte del testo