[1]Il presente accordo viene concluso per un periodo di cinque anni a partire dal giorno della sua entrata in vigore. Esso sara' prorogato automaticamente di cinque in cinque anni a meno che una delle Parti contraenti non lo denunci sei mesi prima dello scadere del periodo di validita'.

[2]Fatto a Varsavia il giorno 25 marzo 1965 in due originali, ciascuno in lingua italiana e in lingua polacca, ambedue facenti ugualmente fede.

[3]Per il Governo della Repubblica popolare di Polonia Marian NASZKOWSKI

[4]Per il Governo della Repubblica italiana Mario ZAGARI

[5]Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri FANFANI

Testo vigente dal 20 febbraio 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-01-19;58~art13 · fonte del testo