La responsabilita' giuridica internazionale dell'Italia non potra' essere impegnata per attivita' svolte dall'Organizzazione sul suo territorio, in relazione ad atti od omissioni dell'Organizzazione o di suoi agenti, i quali agiscano o si astengano dall'agire nell'ambito delle loro funzioni. Peraltro, nel caso in cui fosse chiamata in causa la responsabilita' dell'Italia, l'Italia avra' il diritto di ricorrere contro l'Organizzazione.

Testo vigente dal 27 settembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-07-26;574~art4 · fonte del testo