[1]ed entrata in vigore.

[2]1. La presente Convenzione sara' ratificata conformemente alla legislazione in vigore in ciascuna Parte. 2. La presente Convenzione entrera' in vigore a partire dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica. 3. La presente Convenzione e' conclusa per una durata illimitata. Ciascuna Parte puo' denunciarla in ogni momento; la denuncia avra' effetto il primo giorno del sesto mese successivo alla data in cui l'altra Parte avra' ricevuto la relativa notifica. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Algeri il 22 luglio 2003, in due originali, ciascuno nelle lingue araba ed italiana, entrambi i testi facenti egualmente fede.

[3]Per il Governo Per il Governo della Repubblica italiana della Repubblica Algerina Democratica e Popolare Il Ministro della Giustizia Il Ministro della Giustizia e Guardia Sigilli

[4]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 9 aprile 2008

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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;57~convenzione-art16 · fonte del testo