[1](2) Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia

[2]Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

[3]Spiegazione

[4]Questo articolo si basa sull'articolo 12 della CEDU, che recita: "A partire dall'eta' minima per contrarre matrimonio, l'uomo e la donna hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l'esercizio di tale diritto". La formulazione di questo diritto e' stata aggiornata al fine di disciplinare i casi in cui le legislazioni nazionali riconoscono nodi diversi dal matrimonio per costituire una famiglia. L'articolo non vieta ne' impone la concessione dello status matrimoniale a unioni tra persone dello stesso sesso. Questo diritto e' pertanto simile a quello previsto dalla CEDU, ma la sua portata puo' essere piu' estesa qualora la legislazione nazionale lo preveda. -----------------------------

[5](2) Articolo II-69 della Costituzione.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~spiegaz-carta-diritti-art9 · fonte del testo