[1](4) Mediatore Europeo Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore europeo casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, degli organi o delle agenzie dell'Unione, salvo la Corte di giustizia europea e il Tribunale nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali. Spiegazione Il diritto sancito da questo articolo e' quello garantito agli articoli I-10 e III-335 della Costituzione. Ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2 (1) della Carta, esso si esercita alle condizioni previste nei due articoli menzionati.

[2]-------------------------

[3](1) Articolo II-112, paragrafo 2 della Costituzione. (4) Articolo II-103 della Costituzione.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~spiegaz-carta-diritti-art43 · fonte del testo