[1](2) Diritto di asilo Il diritto di asilo e' garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma della Costituzione. Spiegazione Il testo dell'articolo e' stato basato sull'articolo 63 del trattato CE, ora sostituito dall'articolo III-266 della Costituzione, che impone all'Unione di rispettare la convenzione di Ginevra sui rifugiati. Occorre far riferimento alle disposizioni del protocollo relativo al Regno Unito e all'Irlanda nonche' di quello sulla Danimarca, allegati [al trattato di Amsterdam] alla Costituzione, per determinare in quale misura tali Stati membri applichino il diritto dell'Unione in materia e in quale misura il presente articolo sia loro applicabile. Tale articolo rispetta il protocollo sull'asilo allegato alla Costituzione.

[2]----------------------

[3](2) Articolo II-78 della Costituzione.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~spiegaz-carta-diritti-art18 · fonte del testo