[1](2) Liberta' d'impresa E' riconosciuta la liberta' d'impresa, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali. Spiegazione Questo articolo si basa sulla giurisprudenza della Corte di giustizia che ha riconosciuto la liberta' di esercitare un'attivita' economica o commerciale (cfr. sentenze del 14 maggio 1974, causa 4-73, Nold, Racc. 1974, pag. 491, punto. 14, e del 27 settembre 1979, causa 230/78, SPA Eridania e a., Racc. 1979, pag. 2749, punti 20 e 31) e la liberta' contrattuale (cfr., tra l'altro, sentenze Sukkerfabriken Nykobing, causa 151/78, Racc. 1979, pag. 1, punto 19; del 5 ottobre 1999, Spagna c/Commissione, causa C-240/97, Racc. 1999, pag. I-6571, punto 99) e sull'articolo [3, paragrafo 2] della Costituzione che riconosce la libera concorrenza. Beninteso, questo diritto si esercita nel rispetto del diritto dell'Unione e delle legislazioni nazionali. Esso puo' essere sottoposto alle limitazioni previste all'articolo 52, paragrafo 1 della Carta (3).

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[3](2) Articolo II-76 della Costituzione. (3) Articolo II-112, paragrafo 1 della Costituzione.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~spiegaz-carta-diritti-art16 · fonte del testo