Riconoscendo la disponibilita' dell'Unione a fornire ulteriore assistenza adeguata all'opera di disattivazione della centrale nucleare di Ignalina da parte della Lituania e rilevando questo segno di solidarieta', la Lituania si e' impegnata a chiudere l'Unita' 1 della Centrale nucleare di Ignalina prima del 2005 e l'Unita' 2 di detta centrale entro il 31 dicembre 2009 al piu' tardi e a disattivare successivamente dette unita'.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~protocollo-9-art52 · fonte del testo