[1]Nello stabilire gli orientamenti di cui all'articolo III-247 della Costituzione, l'Unione garantisce che gli assi definiti nell'allegato 1 (1) del protocollo n. 9 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia facciano parte delle reti transeuropee per il trasporto ferroviario e il trasporto combinato e siano inoltre individuati come progetti di interesse comune.

[2]------------------------------

[3](1) GU C 241 del 29.8.1994, pag. 364.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~protocollo-8-art66 · fonte del testo