[1]Le zone interessate dall'obiettivo inteso a promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale di regioni a scarsissima densita' di popolazione corrispondono in linea di massima o appartengono a regioni di livello NUTS II con una densita' di popolazione pari o inferiore a 8 abitanti per chilometro quadrato. L'intervento dell'Unione puo' essere esteso, fatto salvo il principio della concentrazione, anche a zone di dimensioni minori, limitrofe e contigue, rispondenti allo stesso criterio di densita' di popolazione. Le regioni e zone cui si applica il presente articolo sono elencate nell'allegato 1 (1) del protocollo n. 6 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia.

[2]------------------------------

[3](1) GU C 241 del 29.8.1994, pag. 355.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~protocollo-8-art63 · fonte del testo