1. Le decisioni di esenzione individuale e decisioni di attestazione negativa adottate prima del 1° gennaio 1995 ai sensi dell'articolo 53 dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE) o dell'articolo 1 del protocollo 25 di detto accordo dall'Autorita' di vigilanza dell'associazione europea di libero scambio (EFTA) o dalla Commissione, ed aventi ad oggetto casi che, a seguito dell'adesione, ricadono sotto l'articolo 81 del trattato che istituisce la Comunita' europea, mantengono la loro validita' ai fini dell'articolo III-161 della Costituzione fino al termine ivi indicato o fino a che la Commissione adotti una decisione europea debitamente motivata in contrario, conformemente al diritto dell'Unione. 2. Le decisioni adottate dall'Autorita' di vigilanza EFTA prima del 1° gennaio 1995 ai sensi dell'articolo 61 dell'accordo SEE e che a seguito dell'adesione ricadono sotto l'articolo 87 del trattato che istituisce la Comunita' europea mantengono la loro validita' in relazione all'articolo III-167 della Costituzione, salvo diversa decisione europea della Commissione ai sensi dell'articolo III-168 della Costituzione. Il presente paragrafo non si applica alle decisioni soggette alle procedure di cui all'articolo 64 dell'accordo SEE. 3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, le decisioni prese dall'Autorita' di vigilanza EFTA rimangono valide dopo il 1° gennaio 1995, purche' la Commissione non prenda una decisione debitamente motivata in contrario, conformemente al diritto dell'Unione.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~protocollo-8-art55 · fonte del testo