[1]professionale

[2]1. I membri degli organi decisionali e il personale della Banca centrale europea e delle banche centrali nazionali hanno il dovere, anche dopo aver cessato le proprie funzioni, di non rivelare le informazioni coperte dall'obbligo del segreto professionale. 2. Le persone che hanno accesso ai dati coperti da un atto giuridicamente vincolante dell'Unione che imponga l'obbligo di riservatezza sono soggette al rispetto di tale obbligo.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~protocollo-4-art37 · fonte del testo