[1]operazioni

[2]In aggiunta alle operazioni derivanti dall'assolvimento dei propri compiti, la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono effettuare operazioni per i loro scopi amministrativi e per il proprio personale.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~protocollo-4-art24 · fonte del testo