Fino all'entrata in vigore della decisione europea di cui all'articolo I-24, paragrafo 4 della Costituzione, il Consiglio puo' riunirsi nelle formazioni previste all'articolo I-24, paragrafi 2 e 3, nonche' nelle altre formazioni il cui elenco e' stabilito con decisione europea del Consiglio "Affari generali", deliberante a maggioranza semplice.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~protocollo-34-art3 · fonte del testo