[1]28. PROTOCOLLO SULL'ARTICOLO III-214 DELLA COSTITUZIONE

[2]LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

[3]HANNO CONVENUTO la disposizione seguente, che e' allegata al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa:

[4]Articolo unico

[5]Ai fini dell'applicazione dell'articolo III-214 della Costituzione, le prestazioni in virtu' di un regime professionale di sicurezza sociale non saranno considerate come retribuzione se e nella misura in cui esse possono essere attribuite ai periodi di occupazione precedenti il 17 maggio 1990, eccezion fatta per i lavoratori o i loro aventi diritto che, prima di detta data, abbiano intentato un'azione giudiziaria o introdotto un reclamo equivalente secondo il diritto nazionale applicabile.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~protocollo-28-art1 · fonte del testo