[1]16. PROTOCOLLO SUL REGIME DEL FRANCO COMUNITA' FINANZIARIA DEL PACIFICO

[2]LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

[3]DESIDERANDO tener conto di un aspetto specifico concernente la Francia, HANNO CONVENUTO la disposizione seguente, che e' allegata al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa:

[4]Articolo unico

[5]La Francia puo' mantenere il privilegio dell'emissione monetaria in Nuova Caledonia, nella Polinesia francese e a Wallis e Futuna alle condizioni fissate dalla sua legislazione nazionale e ha il diritto esclusivo di fissare la parita' del franco Comunita' finanziaria del Pacifico.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~protocollo-16-art1 · fonte del testo