Il diritto di voto del Regno Unito e' sospeso all'atto dell'adozione da parte del Consiglio delle misure di cui agli articoli elencati all'articolo 4 e nei casi menzionati all'articolo III-197, paragrafo 4, primo comma della Costituzione. A tal fine si applica l'articolo III-197, paragrafo 4, secondo e terzo comma della Costituzione. Il Regno Unito non ha inoltre il diritto di partecipare alla nomina del presidente, del vicepresidente e degli altri membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea conformemente all'articolo III-382, paragrafo 2, secondo, terzo e quarto comma della Costituzione.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~protocollo-13-art6 · fonte del testo