[1]Articolo II-99 Diritto di voto e di eleggibilita' alle elezioni del Parlamento europeo

[2]1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilita' alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. 2. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art99 · fonte del testo