[1]Articolo II-97 Tutela dell'ambiente

[2]Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualita' devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art97 · fonte del testo