[1]Articolo II-72 Liberta' di riunione e di associazione

[2]1. Ogni persona ha diritto alla liberta' di riunione pacifica e alla liberta' di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni persona di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi. 2. I partiti politici a livello dell'Unione contribuiscono a esprimere la volonta' politica dei cittadini dell'Unione.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art72 · fonte del testo