[1]Articolo I-51 Protezione dei dati di carattere personale

[2]1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano. 2. La legge o legge quadro europea stabilisce le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale da parte delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione, e da parte degli Stati membri nell'esercizio di attivita' che rientrano nel campo di applicazione del diritto dell'Unione, e le norme relative alla libera circolazione di tali dati. Il rispetto di tali norme e' soggetto al controllo di autorita' indipendenti.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art51 · fonte del testo