[1]Articolo III-393

[2]La Banca europea per gli investimenti ha personalita' giuridica. I suoi membri sono gli Stati membri. Lo statuto della Banca europea per gli investimenti costituisce l'oggetto di un protocollo. Una legge europea del Consiglio puo' modificare lo statuto della Banca europea per gli investimenti. Il Consiglio delibera all'unanimita', su richiesta della Banca europea per gli investimenti e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione o su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca europea per gli investimenti.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art393 · fonte del testo