[1]Articolo III-387

[2]Il Comitato delle regioni designa tra i membri il presidente e l'ufficio di presidenza per una durata di due anni e mezzo. Esso e' convocato dal presidente su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione. Esso puo' altresi' riunirsi di sua iniziativa. Esso adotta il suo regolamento interno.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art387 · fonte del testo