[1]Articolo III-314

[2]L'Unione, tramite l'istituzione di un'unione doganale in conformita' dell'articolo III-151, contribuisce nell'interesse comune allo sviluppo armonioso del commercio mondiale, alla graduale soppressione delle restrizioni agli scambi internazionali e agli investimenti esteri diretti, e alla riduzione delle barriere doganali e di altro tipo.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art314 · fonte del testo