[1]Articolo III-277

[2]Una legge o legge quadro europea del Consiglio stabilisce le condizioni e i limiti entro i quali le autorita' competenti degli Stati membri di cui agli articoli III-270 e III-275 possono operare nel territorio di un altro Stato membro in collegamento e d'intesa con le autorita' di quest'ultimo. Il Consiglio delibera all'unanimita' previa consultazione del Parlamento europeo.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art277 · fonte del testo