[1]Articolo III-273

[2]1. Eurojust ha il compito di sostenere e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorita' nazionali responsabili delle indagini e dell'azione penale contro la criminalita' grave che interessa due o piu' Stati membri o che richiede un'azione penale su basi comuni, sulla scorta delle operazioni effettuate e delle informazioni fornite dalle autorita' degli Stati membri e da Europol. In questo contesto la legge europea determina la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti di Eurojust. Tali compiti possono comprendere:

  • a)l'avvio di indagini penali, nonche' la proposta di avvio di azioni penali esercitate dalle autorita' nazionali competenti, in particolare quelle relative a reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
  • b)il coordinamento di indagini ed azioni penali di cui alla lettera a);
  • c)il potenziamento della cooperazione giudiziaria, anche attraverso la composizione dei conflitti di competenza e tramite una stretta cooperazione con la Rete giudiziaria europea. La legge europea fissa inoltre le modalita' per associare il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali alla valutazione delle attivita' di Eurojust. 2. Nel contesto delle azioni penali di cui al paragrafo 1, e fatto salvo l'articolo III-274, gli atti ufficiali di procedura giudiziaria sono eseguiti dai funzionari nazionali competenti.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art273 · fonte del testo