[1]Articolo III-230

[2]1. La sezione relativa alle regole di concorrenza e' applicabile alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dalla legge o legge quadro europea conformemente all'articolo III-231, paragrafo 2, tenuto conto degli obiettivi previsti all'articolo III-227. 2. Il Consiglio, su proposta della Commissione, puo' adottare un regolamento europeo o una decisione europea che autorizzano la concessione di aiuti:

  • a)per la protezione delle aziende sfavorite da condizioni strutturali o naturali,
  • b)nel quadro di programmi di sviluppo economico.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art230 · fonte del testo