[1]Articolo III-210

[2]1. Per conseguire gli obiettivi previsti all'articolo III-209, l'Unione sostiene e completa l'azione degli Stati membri nei seguenti settori:

  • a)miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro, per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori,
  • b)condizioni di lavoro,
  • c)sicurezza sociale e protezione sociale dei lavoratori,
  • d)protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro,
  • e)informazione e consultazione dei lavoratori,
  • f)rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, compresa la cogestione, fatto salvo il paragrafo 6,
  • g)condizioni di impiego dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio dell'Unione,
  • h)integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro, fatto salvo l'articolo III-283,
  • i)parita' tra donne e uomini per quanto riguarda le opportunita' sul mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro,
  • j)lotta contro l'esclusione sociale.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art210 · fonte del testo