[1]Articolo III-193

[2]Per questioni che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo III-179, paragrafo 4, dell'articolo III-184, eccettuato il paragrafo 13, degli articoli III-191 e III-196, dell'articolo III-198, paragrafo 3 e dell'articolo III-326, il Consiglio o uno Stato membro possono chiedere alla Commissione di presentare, secondo i casi, una raccomandazione o una proposta. La Commissione esamina la richiesta e presenta senza indugio le proprie conclusioni al Consiglio.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art193 · fonte del testo