[1]Articolo I-18 Clausola di flessibilita'

[2]1. Se un'azione dell'Unione appare necessaria, nel quadro delle politiche definite nella parte III, per realizzare uno degli obiettivi di cui alla Costituzione, senza che quest'ultima abbia previsto i poteri di azione richiesti a tal fine, il Consiglio dei ministri, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione europea e previa approvazione del Parlamento europeo, adotta le misure appropriate. 2. La Commissione europea, nel quadro della procedura di controllo del principio di sussidiarieta' di cui all'Articolo I-11, paragrafo 3, richiama l'attenzione dei parlamenti nazionali sulle proposte fondate sul presente articolo. 3. Le misure fondate sul presente articolo non possono comportare un'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei casi in cui la Costituzione la esclude.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art18 · fonte del testo