[1]Articolo III-178

[2]Gli Stati membri attuano le rispettive politiche economiche per contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione definiti all'articolo 1-3 e nel contesto degli indirizzi di massima di cui all'articolo III-179, paragrafo 2. Gli Stati membri e l'Unione agiscono nel rispetto dei principi di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo un'efficace allocazione delle risorse, conformemente ai principi di cui all'articolo III-177.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art178 · fonte del testo