[1]Articolo III-161

[2]1. Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza nel mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel:

  • a)fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione,
  • b)limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti,
  • c)ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento,
  • d)applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, cosi' da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza,
  • e)subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi. 2. Gli accordi o decisioni vietati in virtu' del presente articolo sono nulli di pieno diritto. 3. Tuttavia, il paragrafo 1 puo' essere dichiarato inapplicabile: -- a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese, -- a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e -- a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva ed evitando di:
  • a)imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi,
  • b)dare a tali imprese la possibilita' di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art161 · fonte del testo