[1]Articolo III-147

[2]1. La legge quadro europea stabilisce le misure per realizzare la liberalizzazione di un determinato servizio. E adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale. 2. Nella legge quadro europea di cui al paragrafo 1 sono in generale considerati con priorita' i servizi che intervengono in modo diretto nei costi di produzione, ovvero la cui liberalizzazione contribuisce a facilitare gli scambi di merci.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art147 · fonte del testo